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INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DISCONTINUI DEL COMMERCIO
Visto l’art. 7 del d. lgs. 16.9.96 n. 564 nonché l’art. 4 della legge Regionale n. 1/2005, in materia di contribuzione volontaria per lavoratori discontinui, l’ENTE interviene con un contributo sussidiario pari alla differenza tra quanto speso all’INPS per la contribuzione citata e quanto erogato a tale scopo dalla Regione e copre fino al massimo di quanto previsto per un lavoratore di quarto livello. Tale intervento ha valenza e segue pedissequamente la norma Regionale. L’intervento parte dal 01.01.2007 e ha carattere sperimentale e si esaurisce a consumo del budget predisposto. La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dall’erogazione del contributo Regionale
TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
- Fotocopia busta paga o dichiarazione attestante di aver lavorato in almeno un’azienda versante all’ENBIT nell’anno di riferimento nel quale viene periodo autorizzato ai versamenti volontari
- Certificazione di quanto pagato all’INPS ai sensi dell’art. 7 del d. lgs 16.9.96 n. 564
- Certificazione di quanto già ricevuto dalla Regione ai sensi dell’art. 4 della legge Reg. 2005 n.1
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