VARIAZIONE SUSSIDI PER IL COMMERCIO PROTESI OCULISTICHE

ATTENZIONE!

Sarà possibile richiedere un unico rimborso all’anno indipendentemente dall’importo e dal tipo di sussidio.

La domanda di sussidio per protesi oculistiche si potrà ripresentare solo dopo 3 anni dall'ultima richiesta.

Si rende noto inoltre che per le spese effettuate nei mesi di novembre e dicembre il termine massimo per la presentazione della domanda è il 31 gennaio dell'anno successivo

COMMERCIO: GLI INTERVENTI SUSSIDIARI

In aggiunta agli scopi primari che sono quelli di far accrescere la cultura ed il "sapere" delle lavoratrici e dei lavoratori, l’attività dell’Ente Bilaterale si esplica anche nell’azione diretta a sostenere i dipendenti attraverso l’erogazione di sussidi e di integrazione del reddito

Di seguito è possibile scaricare i moduli per la presentazione delle domande relative a:

Ai lavoratori delle imprese in regola da almeno tre mesi con il versamento delle quote contributive, sarà corrisposto un sussidio a fronte delle spese sostenute per se stessi , relativamente alle seguenti protesi oculistiche e nei limiti d'importo specificati

PROTESI ORTOPEDICHE

80% della spesa sostenuta con rimborso massimo erogabile di € 350 all'anno (1 gennaio / 31 dicembre);

PROTESI ACUSTICHE

60% della spesa sostenuta con rimborso massimo erogabile di € 350 all'anno (1 gennaio / 31 dicembre);

TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere inoltrata tramite apposito modulo entro 90 giorni dalla data della spesa sostenuta. Si rende noto inoltre che per le spese effettuate nei mesi di novembre e dicembre il termine massimo per la presentazione della domanda è il 31 gennaio dell'anno successivo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

    • certificazione medica con diagnosi e prescrizione della relativa protesi (deve essere antecedente e non più vecchia di 6 mesi dalla data della fattura o ricevuta fiscale);
    • copia della fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta;
    • dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all'Ente o copia delle ultime tre buste paga precedenti alla data della spesa sostenuta.

ATTENZIONE!

Il Consiglio Direttivo dell'EN.BI.T. ha deliberato che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile presentare un'unica domanda di sussidio all'anno, indipendentemente dall'importo e dal tipo di sussidio.

 

MODULO

Ai lavoratori delle imprese in regola da almeno tre mesi con il versamento delle quote contributive, sarà corrisposto un sussidio a fronte delle spese sostenute per se stessi , relativamente alle seguenti protesi oculistiche e nei limiti d'importo specificati:

80% della spesa sostenuta con rimborso massimo erogabile di € 150,00 per lenti monofocali;

80% della spesa sostenuta con rimborso massimo erogabile di € 200,00 per lenti bifocali/progressive.

TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere inoltrata tramite apposito modulo entro 90 giorni dalla data della spesa sostenuta. Si rende noto inoltre che per le spese effettuate nei mesi di novembre e dicembre il termine massimo per la presentazione della domanda è il 31 gennaio dell'anno successivo.

La richiesta di sussidio per protesi oculistiche si potrà ripresentare solo dopo 3 anni dall'ultima richiesta.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • certificazione medica con diagnosi e prescrizione della relativa protesi o dichiarazione ottica (deve essere antecedente e non più vecchia di 6 mesi dalla data della fattura o ricevuta fiscale);
  • copia della fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta (indicare esplicitamente in fattura se trattasi di lenti bifocali/progressive, in caso contrario sarà conteggiato come lenti monofocali);
  • dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all'Ente o copia delle ultime tre buste paga precedenti alla data della spesa sostenuta.

 

MODULO

Ai lavoratori che intendono beneficiare di quanto disciplinato dall’art. 99 del CCNL Terziario (proroga dell’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 4 mesi dal 180° giorno di malattia) viene erogato un sussidio proporzionale al periodo di aspettativa e all’orario individuale per un importo massimo di € 1.000 ( es: aspettativa gg.45 a tempo pieno = € 375; aspettativa 120 gg.p.t. = € 500; ecc).

Per usufruire del sussidio l’azienda ed il dipendente devono essere regola con le quote contributive nei tre mesi antecedenti l’inizio della aspettativa.

La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dallo scadere del periodo di aspettativa usufruito.

DOCUMENTAZIONE
  • dichiarazione dell’ azienda attestante la quantità in giorni di calendario della proroga art.99CCNL Commercio e servizi;
  • dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all’Ente o copia delle ultime tre buste paga del periodo antecedente l’aspettativa.

ATTENZIONE!

Si avvisa che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile richiedere un unico rimborso all’anno indipendentemente dall’importo e dal tipo di sussidio.

 

MODULO

Nei casi di un nucleo famigliare con un solo genitore e che lo stesso usufruisca dell’astensione facoltativa di dieci mesi di cui alla lettera C del punto 1 dell’art. 32 Testo Unico DL 26/03/01 n. 151, per gli ultimi 4 mesi di astensione compete un importo pari a € 600,00 al mese.

Alla domanda presentata su apposito modulo entro 6 mesi dalla conclusione del periodo di astensione non retribuita, dovrà essere allegata lettera di richiesta e di concessione dell’astensione e copia delle buste paga.

TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo entro e non oltre 90 giorni dalla fine dell’astensione non retribuita. Alla domanda stessa la lavoratrice dovrà allegare la seguente documentazione:

  • copia lettera di richiesta e di concessione dell’astensione;
  • dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all’’Ente o copia delle ultime tre buste paga degli ultimi tre mesi precedenti la richiesta.

ATTENZIONE!

Si avvisa che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile richiedere un unico rimborso all’anno indipendentemente dall’importo e dal tipo di sussidio.

 

MODULO

Nei casi in cui una lavoratrice madre al termine di quanto previsto dalle norme di legge in materia di astensione obbligatoria e facoltativa possa usufruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro a zero ore l’ENBIT interviene con un sussidio pari a € 450,00 mensili per chi occupato a tempo pieno e € 300,00 per chi occupato part-time, inteso per tale sotto le 30 ore settimanali e sopra le 15 ore settimanali. Tale sussidio viene erogato per un massimo di 2 mensilità. La domanda dovrà essere presentato entro e non oltre 90 giorni dalla fine dei primi tre mesi di astensione a zero ore.

TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
  • Dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all’ENBIT o copia delle ultime tre buste paga precedenti la maternità
  • Copia lettera di richiesta e di concessione dell’astensione dal lavoro a zero ore

ATTENZIONE!

Si avvisa che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile richiedere un unico rimborso all’anno indipendentemente dall’importo e dal tipo di sussidio.

 

MODULO

Ai lavoratori padri dipendenti delle imprese in regola da almeno tre mesi con il versamento delle quote contributive, sarà corrisposto un sussidio annuo a fronte del godimento di un periodo di congedo parentale (secondo le norme di legge e contrattuale in materia e comunque entro l'ottavo anno di età del figlio/a) minimo di 30 giorni di calendario consecutivi nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre):

  • sussidio una tantum annuo di euro 650,00 lordi
  • entrambi i genitori devono lavorare come dipendenti
TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere inoltrata tramite apposito modulo entro 90 giorni dalla data del termine del congedo parentale e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione in copia:

  • Copia delle buste paga attestante l’effettivo godimento del congedo parentale;
  • Dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all’Ente o copia delle ultime tre buste paga precedenti alla data dell’inizio del congedo parentale;
  • Dichiarazione del datore di lavoro del genitore non richiedente attestante il lavoro dipendente.

ATTENZIONE!

Si avvisa che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile richiedere un unico rimborso all’anno indipendentemente dall’importo e dal tipo di sussidio.

 

MODULO

Ai lavoratori delle imprese in regola da almeno tre mesi con il versamento delle quote contributive, sarà corrisposto un sussidio a fronte delle spese sostenute per le spese notarili relativamente all'acquisto della prima casa di abitazione: contributo una tantum di euro 500,00 per atto

TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere inoltrata tramite apposito modulo entro 90 giorni dalla data della fattura del notaio relativa alla spesa sostenuta. Si rende noto inoltre che per le spese effettuate nei mesi di novembre e dicembre il termine massimo per la presentazione della domanda è il 31 gennaio dell'anno successivo. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Copia fattura del notaio;
  • Autodichiarazione che trattasi di prima casa di abitazione;
  • Dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all’Ente o copia delle ultime tre buste paga precedenti la data della fattura del notaio.

ATTENZIONE!

Il Consiglio Direttivo dell’EN.BI.T. ha deliberato che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile presentare un'unica domanda di sussidio all’anno, indipendentemente dall’importo e dal tipo di sussidio.

 

MODULO

Ai lavoratori delle imprese in regola da almeno tre mesi con il versamento delle quote contributive, sarà corrisposto un sussidio annuo per spese sostenute per i figli disabili. Il sussidio viene erogato semprechè il disabile non percepisca redditi da lavoro:

  • Contributo una tantum annuo di euro 700,00 elevato a euro 1.400,00 in caso di unico genitore;
  • La domanda va presentata entro il 30 giugno dal termine di ciascun anno solare (1 gennaio–31 dicembre) di riferimento
TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere inoltrata tramite apposito modulo entro il 30 giugno riferita all’anno precedente e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Copia di stato famiglia;
  • Copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
  • Dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all’Ente o copia delle ultime tre buste paga precedenti la richiesta;
  • Autodichiarazione del richiedente che il figlio/a non ha percepito redditi da lavoro nell’anno di riferimento della domanda del sussidio.

ATTENZIONE!

Si avvisa che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile richiedere un unico rimborso all’anno indipendentemente dall’importo e dal tipo di sussidio.

 

MODULO