Per settore del COMMERCIO
Ai lavoratori che intendono beneficiare di quanto disciplinato dall’. art 192 (malattia) e 194 (infortunio) del CCNL Terziario (proroga dell’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 4 mesi dal 180° giorno di malattia) viene erogato un sussidio proporzionale al periodo di aspettativa e all’orario individuale per un importo massimo di € 500,00 (es: aspettativa gg. 45 a tempo pieno= € 187,50; aspettativa 120 gg. P.t.= € 250,00; ecc)
Per usufruire del sussidio l’azienda ed il dipendente devono essere in regola con le quote contributive nei sei mesi antecedenti l’inizio della aspettativa.
Per settore del TURISMO
In caso di malattia o infortunio che si protrae dopo il 180° giorno di assenza dal lavoro, è previsto dall’art 166 del CCNL del Turismo Confesercenti un periodo di aspettativa non retribuita, richiesta dal/la lavoratore/trice, per un massimo di 120 giorni alle seguenti condizioni:
- che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche
- che siano esibiti i regolari certificati medici
- che il/la lavoratore/trice non abbia già usufruito dell’aspettativa in precedenza
Per tale periodo viene erogato un sussidio proporzionale al periodo di aspettativa e all’orario individuale:
Importo massimo erogabile € 500,00 lordi
(esempio: aspettativa gg 45 a tempo pieno = € 187,50 – aspettativa gg 120 part time al 50%= € 250,00 ecc.)
NOTA
Questo contributo prevede l’elaborazione di busta paga. Conseguentemente, l'ammontare netto erogato risulterà inferiore all'importo lordo specificato, in virtù delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.
QUANDO RICHIEDERE
Entro 90 giorni dalla fine del periodo di aspettativa usufruito.
MODULO